FONTE: INSURANCE DAILY – LUNEDÌ 21 MARZO 2022 N. 2125

Aumenta in Italia il numero degli animali domestici, in particolare quelli da compagnia: questo fatto rende utile richiamare alcune implicazioni legali legate al loro possesso e utilizzo. In particolare, per la giurisprudenza il proprietario è sempre responsabile di danni causati, indipendentemente dal fatto che sia affidato ad altra persona.

In tema di danno cagionato da animali, deve distinguersi, in via alternativa, tra responsabilità del proprietario e quella di colui che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Tenere in uso l’animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto. Il che vuol dire anche che ciò che rileva non è tanto la finalità (di profitto economico o meno), quanto piuttosto, il tipo di uso esercitato, qualificato dal governo dell’animale, che normalmente compete al proprietario.
Deriva da quanto precede, pertanto, che di norma la responsabilità grava sul proprietario, perché questi fa uso dell’animale. Perché la responsabilità gravi su un altro soggetto occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato di detta facoltà, mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell’animale, egli continua a fare uso dello stesso animale, sia pure per il tramite del terzo, restando responsabile di qualunque danno.
Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5825/2019, che sembra ormai mettere un punto al dibattito insorto negli anni sulla natura della responsabilità del danno cagionato da animali domestici.
Andiamo con ordine. Il tema della responsabilità per i danni cagionati da animali è tutt’altro che banale e vanta radici storiche. Le prime regole scritte sull’argomento risalgono infatti al diritto romano, allorché l’uomo era solito servirsi di animali per lo svolgimento delle proprie attività produttive.

Con il passare del tempo, la convivenza degli uomini con gli animali ha assunto caratteri diversificati evolvendosi al pari delle nostre culture e conformemente alle nostre esigenze, in relazioni più o meno strette. Ciò che è rimasta immutata, tuttavia, è l’esigenza di regolamentare di volta in volta la responsabilità per gli eventuali danni che costoro possano arrecare a terzi.

VIGE L’OBBLIGO DI CUSTODIA E VIGILANZA
Nel nostro Paese, la passione per gli animali domestici è cosa nota. Basti pensare che, secondo i dati pubblicati dal rapporto Assalco-Zoomark, ve ne sono ben 60 milioni, con un rapporto di uno a uno con le persone residenti. Gli animali d’altronde contribuiscono al benessere delle persone, specialmente in contesti di forte stress, come quelli che gli ultimi due anni ci hanno forzatamente abituato a vivere. Non è un caso che con l’avvento della pandemia e con l’inevitabile aumento del lavoro in modalità smart working, le persone che si sono determinate a prendere un animale domestico sono aumentate vertiginosamente.
Al di là dei nostri compagni d’affezione, vi sono poi ancora oggi molteplici attività svolte per il tramite – e grazie – agli animali. Si pensi ai cani addestrati per la ricerca delle persone disperse, ai cani antidroga addestrati dalle forze dell’ordine, o ai cani guida per non vedenti. Si pensi alle competizioni equestri, alla pet teraphy e via dicendo.
Al proprietario/custode di questi ultimi farà capo una posizione di garanzia, da cui discende l’obbligo di custodia e di vigilanza degli stessi mediante l’adozione di ogni più opportuna cautela volta a evitare e prevenire il verificarsi di situazioni fonte di responsabilità. Può tuttavia accadere che, nonostante le cautele assunte e la diligenza adottata dai padroni, gli animali arrechino danni a terzi a causa delle proprie dimensioni, dell’istinto, dell’esuberanza e di altri fattori contingenti.

RAPPORTO DI PROPRIETÀ ASSIMILABILE A QUELLO DEGLI OGGETTI
Il proprietario o chi se ne serve sarà dunque chiamato a risponderne secondo il principio, tuttora vigente nel nostro ordinamento, per cui cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale il soggetto che trae vantaggi da una situazione (vuoi perché proprietario, vuoi per la relazione che intercorre), è tenuto a sopportarne anche gli svantaggi. Ciò al netto delle esimenti previste per andare esente da responsabilità (in tal senso, Cass. Civ. 13848/2020).
La disciplina, in parte derogatoria rispetto a quella prevista dall’art. 2043 C.C., si ritrova nell’art. 2052 C.C., a mente del quale “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale forma di responsabilità è stata spesso assimilata, per natura e presupposti, a quella da cose in custodia, di cui all’art. 2051 C.C.. Le due discipline hanno infatti in comune il regime dell’onere della prova (che prevede la dimostrazione del caso fortuito per andare esenti da responsabilità) e il presupposto dell’esistenza del rapporto di custodia, che in un caso riguarda oggetti inanimati, nell’altro gli animali.

L’ONERE GRAVA SUL PROPRIETARIO O SU CHI GODE DELL’USO?
In realtà, la natura della responsabilità per i danni cagionati da animali è stata a lungo dibattuta e sull’argomenti si sono formati due orientamenti contrastanti. Secondo la tesi tradizionale, infatti, responsabile dei danni arrecati dall’animale sarebbe colui che ha il potere di controllo effettivo sullo stesso e, dunque, colui che lo custodisca, a qualunque titolo.
Secondo un diverso (e oggi prevalente) orientamento, la responsabilità per fatto degli animali oltrepasserebbe invece i limiti della custodia e ricadrebbe invece su colui che effettivamente se ne serve (in tal senso Monateri, La responsabilità civile, in Tratt. Sacco, Torino, 1998, 1061). Per questa tesi, fondamento della responsabilità sarebbe infatti l’utilizzo dell’animale, che si riconduce non tanto alla custodia, quanto all’impiego dell’animale al fine di trarne delle utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale (Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1996, 665).
In tal senso, depongono anzitutto le origini storiche della norma, che risalgono al tempo in cui gli animali venivano prevalentemente utilizzati come forza lavoro. Sebbene tale dato appaia oggi un po’ anacronistico, stante l’assoluta prevalenza degli animali da affezione rispetto a quelli “da lavoro”, anche l’interpretazione letterale dell’art. 2052 C.C., sembrerebbe avvalorare questa tesi, facendo espresso riferimento al proprietario o a “chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso”, alludendo quindi a colui che ne tragga un vantaggio o quantomeno un’utilità. Il custode, tecnicamente, non fa alcun uso dell’animale. In questo senso è anche orientata la giurisprudenza più recente (Cass. 10189/2010; 2414/2014).

IL CUSTODE COME TERZO DANNEGGIATO
Secondo tale orientamento, poi, non solo il custode non potrà essere chiamato a rispondere, ma potrà anche essere considerato terzo danneggiato (si pensi al gestore di una pensione per animali qualora venga aggredito da un cane ivi ricoverato). Al contrario, chi trae un vantaggio dall’utilizzo dell’animale non potrà essere considerato destinatario del risarcimento come terzo danneggiato. Per la Suprema Corte, infatti “la norma dell’articolo 2052, in base alla quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso, trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell’animale nell’interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità anche se non economiche, è tenuto a risarcire tutti i danni arrecati a terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso; in tale situazione peraltro non rientra colui il quale utilizza l’animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività di lavoro che gli siano state affidate dal proprietario dell’animale alle cui dipendenze egli presti tale attività” (Cass. 10189/2010).
Quanto infine alla natura della responsabilità, la tesi prevalente ritiene trattarsi di un caso di responsabilità oggettiva. L’unica esimente sarà quindi rappresentata dalla prova del caso fortuito e, quindi, dell’insussistenza del nesso causale tra l’utilizzo e il verificarsi dell’evento, a nulla rilevando la mancanza di colpa (in tal senso Cass. 7260/2013).

Sara Calì

Studio THRM

 

 

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